Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Daniela Michelangeli
Al fine di ampliare, presso l’utenza, la conoscenza dell’Istituto, ed in ottemperanza alle disposizioni di Legge,
Visto l’Art. 14 c. 1 ter – DLGS 33/2013 come modificato dall’art.13 DLGS 97/2016;
Vista la Delibera ANAC n. 241 dell’8/3/2017;
Vista la Delibera ANAC n.382 del 12/04/2017;
Viste le note MIUR n. 6428 del 27/03/2017 e n. 8446 del 21/04/2017,
si pubblicano i seguenti documenti, tutti relativi al Dirigente Scolastico Dott.ssa Daniela Michelangeli
- Atto di conferimento dell’incarico dirigenziale
- Curriculum vitae
- dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
- altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.
La retribuzione effettiva lorda percepita nell’anno 2016 è quella specificata nel Modello E.
Artena, 30/04/2017
Firmato: Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daniela Michelangeli
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: Daniela Michelangeli
Data di nascita: 22/11/1963
Qualifica: DIRIGENTE SCOLASTICO
Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Numero telefonico dell’ufficio: 06 95191090
Fax dell’ufficio: 06 9514643
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Informazioni di trasparenza pubblicate a norma di legge
Curriculum e retribuzione del Dirigente Scolastico LINK; il curriculum è redatto in conformità al vigente modello europeo.
I nominativi, i curricula e le retribuzioni dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative nella Pubblica Amministrazione, sono presenti anche sul sito del MIUR nella pagina Trasparenza (con accesso diretto ai dati pubblicati).
Norma di riferimento
Norma di riferimento
D. Lgs. 33/2013
Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
8 - Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente»
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.
Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
1 - Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2 - La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
5 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.