Cosa fa
Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 3 – Accordo quadro 1998 – Parte seconda) L’ARAN ha precisato che a seguito dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Quadro, per le modifiche all’accordo collettivo Quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 – sottoscritta il 28 novembre 2014 – sono stati ampliati i diritti di elettorato attivo e passivo del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. Sono eleggibili i lavoratori appartenenti alle liste che possono essere presentate:
– dalle associazioni sindacali che hanno sottoscritto l’accordo quadro del 1998;
– dalle associazioni autonome che abbiano aderito all’accordo stesso.
Per la presentazione delle suddette liste è richiesto un numero di firme variabile a seconda del livello occupazionale. Il sistema di voto è proporzionale e segreto. Queste disposizioni non possono essere in alcun modo derogate da accordi successivi, quale che sia il livello di contrattazione (contratto collettivo nazionale di lavoro o decentrato).
Le modalità di voto sono stabilite a livello di contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o con specifici accordi tra le RSU e la controparte datoriale. In ogni caso devono essere stabiliti il periodo di validità degli organismi rappresentativi delle R.S.U. (di norma pari a tre anni) e le procedure di voto.
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Rif.
iolanda.riccitelli