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AVVISO IMPORTANTE

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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ARTENA

00031 ARTENA - RM - COD. FISC. 95037030582

VIA G. DI VITTORIO, 1 (06 95191090/1/3/7/9 fax 06 9514643)

 

ATTENZIONE

Avviso rivolto a tutti i soggetti abilitati all’accesso ad aree riservate del registro elettronico e all’albo (non online) dell’istituzione scolastica.

PREMESSO

× che, a seguito di quesiti formulati dalle istituzioni scolastiche relativamente alla nota del Ministero dell’Istruzione, Dir. Gen. Ordinamenti Scolastici, prot. 8464 del 28 maggio 2020, concernente indicazioni operative per l’attuazione delle ordinanze ministeriali 9, 10 e 11 del 16 maggio 2020, la medesima Direzione Generale è intervenuta in data 09.06.2020 con un’ulteriore nota di precisazione

× che con tale seconda nota, il Ministero, al fine di assicurare il rispetto del quadro normativo in materia di protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, Codice in materia di protezione dei dati personali, a integrazione di quanto indicato nella citata nota n. 8464/2020, ha preso nuovamente posizione sulla pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado e degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione

CONSIDERANDO

× che con la nota del 09.06.2020 il Ministero ha precisato che per pubblicazione on line degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado si intende la pubblicazione in via esclusiva nel registro elettronico (e solo in via residuale sui tabelloni)

× che, pertanto, gli esiti degli scrutini delle classi intermedie, con la sola indicazione di “ammesso” e “non ammesso”, sono pubblicati nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento;

×    che quanto al punto precedente vale anche per gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in cui oltre alla dicitura “ammesso” – “non ammesso” alla prova d’esame, potranno essere indicati i crediti scolastici attribuiti ai candidati

× che, diversamente, tanto per gli esiti degli scrutini delle classi intermedie, quanto per gli esiti degli scrutini di ammissione all’esame di Stato, i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali

× che per quanto riguarda gli esiti degli Esami di Stato, il Ministero ha previsto che gli stessi, con indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, siano pubblicati, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso;

× qualora l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo (non on line) della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di ammissione/non ammissione alla classe successiva;

× che qualora l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, anche per gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato è consentita la pubblicazione all’albo (non on line) della scuola degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, secondo la calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica predisposta dal Dirigente Scolastico;

×     anche al fine di evitare assembramenti e garantire misure di sicurezza e distanziamento, il Dirigente Scolastico può predisporre una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni;

×   in ogni caso la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni che possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti;

× la pubblicazione degli scrutini delle classi intermedie non può avere una durata superiore di 15 giorni, mentre la pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato, e relativi crediti, non può superare i 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti finali.

SI FA ESPRESSO DIVIETO

a tutti i soggetti abilitati all’accesso delle predette aree riservate del registro elettronico o all’albo (non on line) dell’istituzione scolastica di comunicare i dati personali ivi rinvenibili a persone terze.

Non è quindi in alcun modo consentita la divulgazione di informazioni e/o immagini e/o di “screenshot” per il tramite di qualsiasi mezzo e, in particolare, per il tramite di blog, sistemi di messaggistica e/o social media.

Il mancato rispetto di tale divieto verrà perseguito e punito ai sensi di legge.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to* Dott.ssa Daniela Michelangeli

                   Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso contenute

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